Approfondimenti BIM

Normativa e certificazione Esperti BIM

L’evoluzione della Normativa BIM al fine di regolamentare processi di modellazione richiesti dal Committente nel CI (capitolato informativo) per l’intero processo BIM di progettazione, costruzione, gestione.

LTT.SRL

Sviluppiamo strumenti innovativi nel settore AEC (Architecture, Engineering & Construction) con l’unico obiettivo di generare maggiore efficienza lungo l’intero ciclo di vita dell’organismo edilizio.

Condividi su Facebook
Condividi su Linkedin
Condividi su WhatsApp
Condividi via Email
Stampa
Rimaniamo in contatto

Ricevi aggiornamenti sulla trasformazione digitale del Building Information Modeling.

AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA BIM IN ITALIA E CERTIFICAZIONE ESPERTI BIM

Webinar 🗓️ Venerdì 22 Ottobre 🕒 ore 11:30

La Normativa BIM in Italia cambia rapidamente e prende sempre più valore e peso al fine di regolamentare processi di Modellazione BIM adeguati agli usi dei Modelli BIM, degli elaborati digitali e non digitali richiesti dal Committente nel CI (Capitolato informativo) per l’intero processo di progettazione/costruzione/gestione.

Ne abbiamo parlato diffusamente venerdì 22 ottobre, in diretta streaming a partire dalle ore 11,30.

Il livello di maturità del BIM in Italia si elabora in funzione dei processi di interoperabilità del workflow BIM che si amplia oltre il Software di BIM Authoring, e si espande sempre più all’interazione con altri strumenti e processi articolati svolti dai diversi attori del processo di progettazione e costruzione BIM.

La Normativa in Italia fa sempre più accenno a regolamentazioni legislative e atti tali a renderla applicabile nel settore pubblico e privato. Faccio un breve excursus tecnico-normativo per comprendere come in Italia vige una Normativa BIM che è molto cambiata da quella che era alcuni anni fa.

Il tutto Nasce dalle DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI del 15 Gennaio 2014 – Direttiva Appalti Art. 22, Comma 4 recitava sinteticamente che: “Per gli appalti pubblici di lavori e di concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali GLI STRUMENTI DI SIMULAZIONE ELETTRONICA PER LE INFORMAZIONI EDILIZIE o strumenti analoghi.” – da lì il recepimento del Dlgs 50/2016: CODICE APPALTI – Articolo 23 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, il punto 1 lettera h) recitava: “la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.”

Il Comma 13 recitava: “Le stazioni appaltanti POSSONO richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietarie [IFC], al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto SOLTANTO dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione [BARATONO] appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premiantidi cui all’articolo 38”

L’art.23, comma 13 del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), prevede l’istituzione di una Commissione che nasce con decreto n. 242 del 15 luglio 2016, con l’allora ministro Graziano Del Rio per Infrastrutture e trasporti, che ha avuto il compito di individuare presso stazioni appaltanti e gli operatori economici:

  • Modalità di inserimento di tali metodi e strumenti;
  • Tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà;
  • Tipologia di opere da affidare;
  • Individuazione delle strategie di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.

Il decreto BIM 560/2017 è entrato in vigore il 29 gennaio 2018, definendo quindi le modalità e le tempistiche entro le quali le Pubbliche amministrazioni, le strutture appaltanti e tutti gli operatori di settore, hanno l’obbligo dei metodi e strumenti elettronici per la modellazione 3D specifici per tutto ciò che riguarda l’edilizia, le infrastrutture, la progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative manutenzioni.

Il decreto BIM 560/2017

Decreto BIM 560-17
Il decreto BIM 560/2017 è entrato in vigore il 29 gennaio 2018, definendo quindi le modalità e le tempistiche entro le quali le Pubbliche amministrazioni, le strutture appaltanti e tutti gli operatori di settore, hanno l’obbligo dei metodi e strumenti elettronici per la modellazione 3D

Il decreto BIM 560/2017 è entrato in vigore il 29 gennaio 2018, definendo quindi le modalità e le tempistiche entro le quali le Pubbliche amministrazioni, le strutture appaltanti e tutti gli operatori di settore, hanno l’obbligo dei metodi e strumenti elettronici per la modellazione 3D specifici per tutto ciò che riguarda l’edilizia, le infrastrutture, la progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative manutenzioni.

Iniziale introduzione all’obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti pubbliche alle Metodologie BIM:

  • 2019: Importo a base d’asta > 100 ML € *
  • 2020: Importo a base d’asta > 50 ML € *
  • 2021: Importo a base d’asta > 15 ML € *
  • 2022: Importo a base d’asta > 5,5 ML €
  • 2023: Importo a base d’asta > 1 ML €
  • 2025:

La Normativa BIM - UNI 11337/2018 in Italia

Teoricamente, a regolamentare il processo BIM in Italia dal punto di vista qualitativo è entrata in vigore la UNI 11337-7:2018 – Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – con le rispettive parti:

PARTE
DESCRIZIONE
PARTE 1

Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;

PARTE 2

Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi

PARTE 3

Modelli di raccolta, organizzazione […] dell’informazione tecnica per i prodotti di costruzione (schede informative, ecc.)

PARTE 4

Evoluzione e sviluppo informativo dei modelli, elaborati ed oggetti

PARTE 5

Flussi informativi nei processi digitalizzati

PARTE 6

Linea guida per la redazione del Capitolato Informativo

PARTE 7

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi

Congiuntamente alla Prassi di riferimento PDR 78/2020, la parte 7 della UNI Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa” delinea quali sono i requisiti e le modalità di esame gestite dagli ODC e ODV per la certificazione delle competenze BIM delle varie figure di BIM SPECIALIST, BIM COORDINATOR, BIM MANAGER, CDE MANAGER.

6.6 REQUISITI DI ACCESSO

Per essere ammesso all’esame di certificazione il candidato deve documentare i seguenti requisiti minimi:

REQUISITI MINIMI

CDE MANAGER

BIM MANAGER

BIM COORDINATOR

BIM SPECIALIST

Grado di istruzione

Diploma di scuola media di secondo grado

Esperienza di lavoro generica in area tecnica

Almeno 3 anni

Almeno 5 anni

Almeno 3 anni

Almeno 6 mesi ¹

Esperienza di lavoro² specifica con il metodo BIM adeguato al profilo professionale richiesto

Almeno 1 anno

Almeno 1 anno

Almeno 1 anno

Almeno 3 mesi specifici nella singola disciplina

ESAME PER OGNI FIGURA PROFESSIONALE e DISCIPLINA

(Figure: Specialist, Coordinator, Manager, CDE Manager. Discipline: Architettura, Strutture, Impianti, Infrastrutture)

Tipo di esame

Durata max

Punteggio minimo per il superamento di ogni singola prova

Punteggio minimo per il superamento dell’esame

Prova scritta

Prova pratica

Prova orale

60 minuti

120 minuti

30 minuti

18/30(≥ 60%)

36/60 (≥ 60%)

6/10 (≥ 60%)

60/100 (≥ 60%)

AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA BIM IN ITALIA E CERTIFICAZIONE ESPERTI BIM

Webinar 🗓️ Venerdì 22 Ottobre 🕒 ore 11:30

BIM Specialist

È l’operatore avanzato che si occupa della gestione e della modellazione informativa, agendo all’interno delle commesse e operando attraverso procedure mirate di digitalizzazione attraverso la modellazione a oggetti. Il BIM Specialist è colui che possiede la capacità operativa sulle funzionalità di specifici applicativi ed è in grado di semplificare e trasferire in termini digitali le competenze disciplinari e collaborare con altri Specialist a supporto del BIM Coordinator. Oltre a questo, analizza i principali contenuti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa per operare in accordo con essi, esegue alcune verifiche preliminari sul modello informativo e contribuisce alla validazione della consistenza informativa dei singoli oggetti.

BIM Coordinator

È colui che si occupa di coordinare i flussi informativi di commessa, operando secondo le indicazioni del BIM Manager garantendo l’efficienza e l’efficacia dei processi digitalizzati. È il soggetto che analizza o che concorre a redigere il capitolato informativo e il piano di gestione informativa, a seconda del caso, e imposta i flussi di lavoro digitale all’interno dell’ambiente di condivisione de dati. È inoltre il responsabile dell’identificazione e gestione delle interferenze dei singoli modelli di competenza e tra i modelli informativi disciplinari attraverso il modello informativo federato, così come della verifica di conformità e coerenza di quest’ultimo

BIM Manager

 È il soggetto che gestisce i processi digitalizzati. Organizzativamente, coordina la digitalizzazione dei processi adottati delineando le regole e le procedure per la gestione informativa, la strutturazione dei modelli e degli ambienti di collaborazione e i modelli di configurazione dei flussi di lavoro che il BIM Coordinator deve mettere in atto. Valuta le prestazioni raggiunte dal team, proponendo in caso di necessitò azioni correttive e preventive, oltre a curare la cultura e l’operatività digitale all’interno dell’organizzazione attraverso l’aggiornamento periodico delle linee guida aziendali sulla gestione informativa. Generalmente, supervisiona le commesse in corso e si occupa di formalizzare gli aspetti contrattuali e di redigere il capitolato informativo, l’offerta di gestione informativa o il piano di gestione informativa, a seconda della singola commessa.

CDE Manager

È il responsabile della gestione di condivisione dei dati (acDAT). Il suo compito è quello di relazionare i contenuti informativi dei modelli con altri dati (digitali o digitalizzati successivamente) gestendone lo scambio e l’archiviazione in modo tale da assicurare l’univocità, la tracciabilità, la coerenza e l’interoperabilità delle informazioni. Il CDE Manager è responsabile ella correttezza e tempestività dei flussi informativi, oltre che della protezione delle informazioni e della proprietà intellettuale delle stesse, in accordo con la strategia definita dal BIM Manager.

Pertanto la normativa UNI 11337/7 e PdR 78/2020 definisce le competenze, compiti e responsabilità degli esperti BIM. All’alba di questo nuovo scenario che vede coinvolto un numero sempre maggiore di professionisti in Italia, fino ad inglobare necessariamente l’intero settore delle costruzioni e i relativi sub-settori, comporta la necessità di verificare e validare le proprie competenze professionali al fine di garantire la qualità del processo BIM nella filiera. La certificazione individuale BIM, ha quindi lo scopo di comprovare la propria conformità al ruolo, rappresentando quindi un forte valore aggiunto sia per la partecipazione a bandi di Gara pubbliche sia come garanzia di qualità del proprio operato professionale anche per Commesse private.

LTT.srl è ODV – Organismo di valutazione per le Certificazioni Esperti BIM qualificato CEPAS Bureau Veritas secondo UNI 11337/7 e PdR78/2020

L’organismo di certificazione a cui noi di LTT.SRL facciamo riferimento è Cepas Bureau Veritas, organismo riconosciuto da ACCREDIA che si occupa di certificazioni nel settore delle costruzioni, offrendo la possibilità ai professionisti BIM di validare le proprie competenze secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11337-7 e di ottenere il riconoscimento del proprio ruolo come BIM Specialist (con specializzazione in una disciplina – Architettura, Struttura, Impianti, Infrastruttura), BIM Coordinator, BIM Manager o CDE Manager. La certificazione è rilasciata a seguito di un esame composto da una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale. L’accesso è subordinato al possesso di requisiti quali capacità tecniche ed informatiche adeguate oltre a comprovata esperienza nel settore BIM da parte dei partecipanti alle sessioni di esame e a percorsi formativi specifici. La certificazione viene riconfermata con cadenza annuale dall’ente, attraverso la valutazione di documentazione attestante il mantenimento delle competenze, ed ha una validità di cinque anni, rinnovabile a seguito di una nuova prova orale.

Certificare le competenze professionali BIM è un valore decisivo nel mercato AEC italiano, in grado di distinguere dalla concorrenza, garantendo qualità per partner, clienti e collaboratori, in accordo alle prescrizioni normative al punto da essere vincente nei punteggi di gara pubblica come evidenziato da Agosto 2021 nelle integrazioni al Decreto BIM 560/2017.

Certificatore Esperti BIM UNI 11337/7 ODV LTT.SRL

Domenico Spanò, in LTT.SRL BIM Manager & BIM Implementation Engineer è Certificatore Esperti BIM di comprovata esperienza pluriennale nel settore tecnico-operativo-formativo e certificazioni nel mondo BIM. È riconosciuto esaminatore di valutazione qualificato per Cepas Bureau Veritas. Docente ACI con certificazioni internazionali ACP Autodesk per Revit Architecture- Structure-MEP – Navisworks. Supporta professionisti ed organizzazioni Pubbliche e Private mediante percorsi formativi e di supporto specifici ai piani di implementazione Aziendali al BIM in modalità (e-learning o on-site)

Consulta la lista dei corsi attivi e contattaci per informazioni sulle modalità di partecipazione.

La Normativa UNI EN ISO 19650 in Italia per la Metodologia BIM

La pubblicazione della UNI EN ISO 19650 in Italia interessa le seguenti parti:

UNI EN ISO 19650-1:2019 -Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi
UNI EN ISO 19650-2:2019 -Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili
UNI EN ISO 19650-3:2021 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili

Con l’ultima pubblicazione avvenuta agli inizi del 2021 della parte 3 ISO 19650, si stanno sempre più delineando nuovi scenari normativi a livello internazionale, comunitario e dei singoli Stati, di conseguenza anche nel nostro Paese.

La ISO 19650 quindi, anche se ultima nata, costituisce oggi la norma “madre” e di riferimento per tutte le altre anche già esistenti nei vari Paesi membri. La norma madre che ha come conseguenze le ISO 16739-1 (IFC), schema aperto, ISO 29481-1 (IDM), manuale delle consegne, e 12006-2 (IFD), classificazione, e che ha assorbito totalmente la normativa britannica delle BS – PAS 1192, di cui noi abbiamo preso totale spunto per la UNI 11337. Questo ci permette di dire che la UNI italiana è incorporata anche a livello internazionale mediante le ISO 19650 e a cui bisogna allinearsi ed integrarsi nelle varie uscite settoriali del BIM. Pertanto, per il nostro Paese, visto il corposo status normativo di dettaglio già presente, si è preferito stabilire che l’insieme della UNI 11337, nelle sue varie parti, costituisce allegato nazionale alla ISO 19650 stessa. Con il principio di preminenza della norma superiore (19650) su possibili eventuali interferenze o incongruenze nella norma dipendente (11337) quindi con un dialogo diretto ed integrazione.

UNI 11337 Allegato ISO 19650
La norma UNI italiana è incorporata anche a livello internazionale mediante le ISO 19650 e a cui bisogna allinearsi ed integrarsi nelle varie uscite settoriali del BIM

Lo schema delle norme italiane, molto applicativo, è difatti perfettamente compatibile con la struttura della 19650, che presenta essenzialmente le linee d’indirizzo, seppure la sua adozione conforti nella decisione di una graduale rivisitazione complessiva. Sempre con l’intento di normare a livello nazionale come base di discussione per i livelli comunitario (CEN) ed internazionale (ISO).

Le innovazioni più importanti riguardano:

  • l’introduzione dei Level of Information Need (LoIN) anziché i LOD, ex parte 4, che sarà revisionata in considerazione della norma europea, a guida italiana con UNI-En 17412 riguardo il Fabbisogno Informativo. Il nuovo framework si differenzia dall’uso tradizionale del Livello di Sviluppo (LOD) in quanto, grazie ad una definizione più specifica dei requisiti informativi, è possibile:
    1. Migliorare la qualità delle informazioni: confronto automatico o semi automatico tra richieste e informazioni prodotte;
    2. Supportare l’ambito contrattuale-giuridico: ridurre la libera interpretazione dei requisiti e controllo di adempienza alle richieste contrattuali;
    3. Migliorare la flessibilità ed efficacia dei processi: definire e produrre solo le informazioni necessarie evitando sprechi (e.g. modelli con troppe informazioni) o carenza di informazioni (e.g. dovuti a richieste generiche).
Livello di Fabbisogno Informativo UNI EN 17412-1
Dettagliata definizione dell’ACDat/CDE, ex parte 5, secondo lo schema confermato dalla 19650
  • Una più dettagliata definizione dell’ACDat/CDE, ex parte 5, secondo lo schema confermato dalla 19650, ed in parallelo allo sviluppo delle “piattaforme” digitali, di organizzazione e nazionali, ex parte 1 (concetto fino a poco tempo fa tutto italiano e che oggi vede invece anche l’Europa attiva verso una piattaforma digitale delle costruzioni comunitaria: DigiPLACE -H2020, Politecnico di Milano, Ferdecostruzioni-ANCE, MIT, UNI, ecc.);
ACDat CDE Soggetto Proponente e Incaricato
Dettagliata definizione dell’ACDat/CDE, ex parte 5, secondo lo schema confermato dalla 19650
  • La struttura informativa dell’intero processo delle costruzioni, dallo sviluppo (capex), alla gestione (opex), in un unico schema complessivo ed introducendo i Project Information Requirements (PIR) ai flussi originari delle PAS 1192 2 e 3;
Project Information Requirements (PIR)
La struttura informativa dell’intero processo delle costruzioni, dallo sviluppo (capex), alla gestione (opex)
  •  Si definisce infine l’indirizzo al completamento del flusso informativo ora definito solo nel Capitolato CI, ex parte 6, con la definizione applicativa di OIR, PIR, PIM, ecc.; la scrittura delle parti già previste ma ancora mancanti: 2 – classificazione, 8 – flussi di lavoro, 9 – fase di esercizio, 10 – verifica automatizzata, 11 – sicurezza dei dati, block-chain.

Decreto MIMS 2 agosto 2021 n. 312 – integrazioni al Decreto BIM 560/2017, cosa cambia?

Con l’entrata in vigore di questo decreto, l’obiettivo prioritario sul piano comunitario e nazionale è quello di costruire un regime digitalizzato nelle stazioni appaltanti pubbliche al fine di accogliere richieste specifiche computazionali, rivolte ai fornitori di filiera AEC (mercato delle costruzioni), innanzitutto per i bandi pubblici. Sono facilmente prevedibili ricadute generalizzate anche nel settore privato dove il processo di trasformazione digitale, almeno per gli importi più rilevanti, è un percorso già in avviato.

Modifiche e integrazioni di alcune definizioni al decreto:

  • Modello informativo (insieme di contenitori di informazione strutturata, semi-strutturata e non strutturata);
  • Piano di gestione informativa (documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto);
  • Punteggio premiale (punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma uno, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Quali i cambiamenti? L’art.6 attualmente riporta: “Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e gli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” – riguardano le scadenze e sono state apportate modifiche esclusivamente alle lettere d), e), f) in modo particolare per permettere alle pubbliche Amministrazioni e Stazioni Appaltanti di eseguire un percorso di digitalizzazione nelle proprie organizzazioni. Il cambiamento più lampante è il replicare anche per il 2022 la Soglia di Applicabilità del BIM per Opere Pubbliche a valore > 15 MLN euro, per fare un triplo salto nel 2023 per opere > a 1 MLN euro, con l’azzardo tecnico-operativo di arrivare pronti a quella soglia di quasi totale obbligatorietà.

Mentre le lettere a), b), c) sono rimaste invariate rispetto al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560.

a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2019,

b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2020,

c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2021,

d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2022,

e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1 gennaio 2023,

f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a un milione di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Importanti modifiche sono state apportate anche all’articolo 7, che nel nuovo decreto diventa “Capitolato informativo e specifiche tecniche”. Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti punti:

5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n 1025/2012 secondo il seguente ordine:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO,

b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO,

c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI. 5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità

In questo caso si sono richiamate le specifiche tecniche così come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012 secondo l’ordine ivi previsto, in particolare:

  • norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO, che al momento, nella materia digitale, non sono previste, ma che occorre citare nel caso si dovesse verificare nel futuro tale possibilità;
  • norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO come ad esempio le recenti norme UNI EN ISO 19650 che introducono aspetti gestionali e metodologici con il supporto di processi tecnologicamente avanzati;
  • norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI, come ad esempio la serie UNI 11337 che alla parte n.6 introduce appunto il Capitolato Informativo.

Viene infine previsto che nel caso di assenza di specifiche tecniche possano essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Dopo l’articolo 7 del precedente decreto è stato inserito l’articolo 7- bis ti riguarda i Punteggi premiali.

Il primo obiettivo del presente decreto è quello di introdurre, secondo quanto specificato dal comma 6 dell’art.48 del DL 77, criteri di premialità nelle gare per servizi di ingegneria e lavori e specifiche tecniche di riferimento per la modellazione informativa, il tutto in coerenza con il D.M. n.560/2017 di attuazione del comma 13 dell’art.23 del Codice. Un passaggio necessario per evitare da un lato una confusione interpretativa da parte dei committenti, e dall’altro di evitare poi l’insorgere di contenziosi nell’aggiudicazione delle gare.

Il Ministero fa osservare che il decreto si inserisce nel più vasto e discusso processo di riforma delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni concedenti, oltre che della digitalizzazione della amministrazione pubblica che, ad esempio, potrebbe condurre alla introduzione dei dispositivi di istruttoria semi-automatica dei titoli abilitativi nell’edilizia privata, raggiungendo per altre vie gli operatori economici presenti nei lavori pubblici.

Art. 7-bis (Punteggi premiali)

  1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;

b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;

c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;

d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;

e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;

f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;

g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;

h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

  1. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.

Infine, L’articolo 2 riguarda l’entrata in vigore e le disposizioni transitorie del Decreto MIMS 2 agosto 2021, n. 312 e specifica che le disposizioni contenute verranno applicate agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della norma; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi avvisi alle procedure in cui inviti a presentare le offerte e preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

Art. 2 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

  1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: ENRICO GIOVANNINI

AGGIORNAMENTI SULLA NORMATIVA BIM IN ITALIA E CERTIFICAZIONE ESPERTI BIM

Webinar 🗓️ Venerdì 22 Ottobre 🕒 ore 11:30

Altri
articoli

le nostre collaborazioni:

Logo Agenzia del Demanio
Agenzia del Demanio
Logo Atelier(s) Alfonso Femia
Atelier(s) Alfonso Femia
Logo CfC TeknoBau + Partners
CfC TeknoBau + Partners
Logo dfp Engineering
dfp Engineering
Logo Duferco Engineering
Duferco Engineering
Logo Graitec Politecnico Milano (Polimi)
Graitec Politecnico Milano (Polimi)
Logo Meroni Ingegneria Integrata
Meroni Ingegneria Integrata
Logo Nimas Costruzioni
Nimas Costruzioni
Logo Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna
Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna
Logo Provincia di Ravenna
Provincia di Ravenna
Logo Rina Check
Rina Check
Logo rpa Ricerche Progetti
rpa Ricerche Progetti
Logo SPIBS
SPIBS
Logo Studio Progettazioni Ingegneria SPI
Studio Progettazioni Ingegneria SPI
Logo TECO + Partners
TECO + Partners
Logo Tonelli Ingegneria
Tonelli Ingegneria
Logo Ve.Ma. Progetti
Ve.Ma. Progetti
Logo Vigili del fuoco della provincia di Roma
Vigili del fuoco della provincia di Roma
LTT.SRL Progettazione BIMLogo LTT.SRL Progettazione BIM.

Newsletter

Ricevi aggiornamenti sui prossimi corsi BIM